PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a disciplinare l'assicurazione a copertura dei rischi derivanti da calamità naturali, attenendosi ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) prevedere l'automatica operatività della copertura dei rischi catastrofali su tutte le polizze incendio di nuova emissione il cui bene assicurato sia un fabbricato destinato ad unità abitativa privata;

          b) prevedere le modalità per un graduale inserimento dell'estensione obbligatoria di garanzia nei contratti in corso per rischio incendio, da completare entro i due anni successivi alla data di entrata in vigore del relativo decreto legislativo; tale termine è ridotto a sei mesi nel caso di cespiti immobiliari ad uso abitativo di proprietà di imprese e società;

          c) ridurre gradualmente l'aliquota di imposta sui premi del ramo incendio, entro un periodo di tempo massimo di cinque anni, fino al 12,5 per cento, correlativamente allo sviluppo del portafoglio relativo alla copertura dei rischi catastrofali naturali e nel rispetto del principio di invarianza del gettito;

          d) attribuire al Dipartimento della protezione civile il compito di definire le caratteristiche di catastrofe degli eventi, in particolare terremoti, maremoti, fenomeni vulcanici, frane, inondazioni, alluvioni, per i quali deve essere sottoscritta la copertura assicurativa;

          e) definire i parametri per la determinazione univoca del valore di ricostruzione a nuovo dell'unità abitativa da assicurare, sulla base di metodologie di calcolo elaborate da organismi specializzati e

 

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in uso per l'assicurazione incendio dei rischi civili;

          f) correlare i premi assicurativi agli indici di rischio delle diverse aree del territorio basandosi su un principio di perequazione finalizzato ad attenuare l'onere a carico dei cittadini esposti nelle aree a più alta probabilità di evento dannoso. I tassi di premio puro nelle diverse aree sono determinati dal consorzio di cui alla lettera l) e sono comunicati all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) ai fini del solo controllo della sussistenza di un rapporto di mutualità;

          g) prevedere un ruolo attivo del Dipartimento della protezione civile per la definizione di attività e di piani di prevenzione sul territorio da attuare a livello provinciale. Il rispetto e l'attuazione dei piani di prevenzione deve collegarsi a un meccanismo premiante o penalizzante sui livelli di franchigia e di premio delle coperture assicurative;

          h) definire i livelli, minimi e massimi, di franchigia e di indennizzo;

          i) prevedere che i fabbricati abusivi non siano assicurabili né possano godere di alcun intervento dello Stato in caso di evento dannoso;

          l) favorire il coordinamento tra le compagnie di assicurazione costituendo, in via transitoria, un consorzio coriassicurativo dei rischi, in ragione della particolare rilevanza degli interessi economici nazionali e della innovazione della disciplina. Al fine di garantire una corretta distribuzione dei rischi, la tutela della concorrenza e un più proficuo utilizzo del sistema di coriassicurazione, le singole compagnie trattengono in proprio, senza cessione al consorzio, parte del rischio, in una misura massima da definire in funzione della capacità complessiva del sistema;

          m) prevedere, attraverso il monitoraggio dell'andamento delle riserve del consorzio di cui alla lettera l) e delle imprese assicuratrici, negli anni ad andamento

 

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favorevole dei sinistri, la costituzione di riserve di equilibrio per fronteggiare gli andamenti aciclici dei rischi. L'importo di tali riserve determina il limite di indennizzo complessivo da parte del consorzio;

          n) prevedere le modalità di intervento dello Stato, anche attraverso una società privata a partecipazione pubblica, a garanzia dell'attività del consorzio di cui alla lettera l) qualora gli eventi catastrofali siano tali da esaurirne la capacità economica;

          o) prevedere, nei confronti di privati cittadini, privi della copertura assicurativa per le proprie abitazioni per i rischi derivanti da calamità naturali di cui alla lettera d), la riduzione graduale, in un periodo non superiore al triennio, dei contributi statali secondo misure da determinare in relazione alle condizioni economiche dei soggetti danneggiati;

          p) determinare la fascia di reddito al di sotto della quale l'intervento dello Stato verso i privati cittadini deve essere sempre garantito in assenza di copertura assicurativa nonché determinare le relative modalità di risarcimento;

          q) prevedere che i cittadini che abitano in aree ad alto rischio, individuate dal Dipartimento della protezione civile, abbiano garantito l'intervento risarcitorio dello Stato indipendentemente dalla loro fascia di reddito;

          r) definire le procedure ai fini del più rapido accertamento e della più rapida liquidazione dei danni, prevedendo la creazione di un corpo peritale professionalmente abilitato alla valutazione dei rischi catastrofali in collaborazione con il Dipartimento della protezione civile.

Art. 2.

      1. Ai fini della predisposizione dei decreti legislativi di cui all'articolo 1 è istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un'apposita commissione di studio,

 

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composta da esperti di particolare qualificazione professionale nel settore assicurativo e della protezione civile, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il medesimo decreto sono determinati i compensi da corrispondere ai componenti della commissione di studio.
      2. Per il funzionamento della commissione di cui al comma 1 e per la corresponsione dei relativi compensi, è autorizzata la spesa di 250.000 euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007.
      3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, pari a 250.000 euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.